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2010: parte la nuova previdenza degli avvocati
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2009 della disciplina di riforma della previdenza forense approvata dal Comitato dei delegati della cassa nella seduta del 19 settembre 2008, e riapprovata nella seduta del 5. dicembre 2009 (dopo i rilievi ministeriali), parte dal 2010 la nuova previdenza degli avvocati.

Importanti sono le novità, in quanto sono state introdotte incisive modifiche sia in materia di contributi che di prestazioni, finalizzate al riequilibrio nel lungo periodo e ad una migliore corrispondenza tra contribuzione e prestazione erogata.

Pensioni

Per quanto riguarda la “Pensione di vecchiaia” i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità d iscrizione secondo la seguente progressione:
Anni di pensionamento- età minima — anzianità contributiva 2011-2013 — 66 — 31 — 2014-2016 — 67 — 32 — 2017-2018 — 68 — 33– 2019-2020 — 69 — 34 — 2021 — 70 — 35

Dal 2021, quindi, l’età minima per la pensione di vecchiaia sarà di 70 anni (anzichè gli attuali 65 anni) ed un requisito contributivo di 35 anni (anziché gli attuali 30)
E’ prevista anche una Pensione di vecchiaia anticipata. In tale caso l’erogazione anticipata della pensione di vecchiaia fino a 65 anni di età, comporta l’applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo.
In presenza di almeno quaranta anni di anzianità di iscrizione non è prevista alcuna riduzione dell’importo di pensione.
Ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia (ma anche delle “altre” pensioni) sono stati ridotti (nel numero e nelle aliquote), nel rispetto del principio del pro rata, i coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione, che di seguito si riportano:
scaglioni di reddito Nuovi coefficienti
€ 0 — € 64.000,00 — 1,50%– € 64.001,00 — € 85.250,00 — 1,20%

In ordine alla “Pensione di anzianità” i requisiti minimi per il pensionamento sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione:
Anni solari pensionamento Età minima Anzianità minima
2012-2013 — 58 — 36 — 2014-2015 — 59 — 37 — 2016-2017 — 60 — 38 — 2018-2019 — 61 — 39 — 2020 — 62 — 40
Per quanto riguarda le “Pensioni di inabilità e di invalidità” è stato ridotto il requisito minimo di iscrizione alla cassa forense per accedere ai trattamenti di invalidità e di inabilità da dieci a cinque anni di anzianità.
In ordine ai “Supplementi di pensione”. E’ prevista la graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il primo biennio ed il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia, secondo la seguente progressione:
Anno decorrenza pensione Decorrenza supplemento
2011 – 2013 –